Art. 36.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico.
      2. La violazione del segreto di cui al comma 1 è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a norma dell'articolo 326 del codice penale; se la violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 326 del codice penale si applicano anche a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.
      4. Quando risulti evidente che la violazione del segreto possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una commissione di indagine, composta

 

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paritariamente da parlamentari dei gruppi della maggioranza e di opposizione.
      5. La violazione del segreto, accertata dalla commissione di indagine, salva la responsabilità penale, costituisce per il parlamentare causa di decadenza dall'incarico di componente del Comitato.